Le aziende che gestiscono le gare di appalto sicuramente avranno trovato frasi come quella sopra indicata ma per evitare possibili non conformità preferiscono sempre rivolgersi al brand indicato sul capitolato MA le legge è chiara:
L' articolo 68 del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce che ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche, purché le nuove proposte ottemperino in maniera pressoché equivalente ai requisiti individuati dalla stazione appaltante, il comma 4 dello stesso articolo 68 riporta “Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza”.
Pertanto qualora siano inserite nel capitolato specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa con riferimento a un marchio , che potrebbero avere “ come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”, al fine di salvaguardare la massima partecipazione alla gara, deve ritenersi consentita la predisposizione di un’offerta “che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 2517).
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